Iscrizione in anagrafe o cambi di abitazione

Cos’è la residenza anagrafica?

La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).

Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la sitrova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.”

La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell’ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

Tuttavia l’elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all’ufficiale dell’anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l’iscrizione nell’anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Ne consegue che:

  1. le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
  2. l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l’ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento, a sua volta, l’ufficio ha l’obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d’uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l’occupazione dell’immobile.

Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.

Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.

A chi si rivolge

A tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza.

Per i cittadini comunitari e cittadini stranieri non comunitari in possesso dei requisiti.

Chi può presentare

I diretti interessati

Come si fa

E’ necessario rivolgersi al Comune dove è stata stabilita la propria dimora abituale

Cosa si ottiene

L’iscrizione nell’Anagrafe comunale e nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

Come possono essere fatte le domande di variazione anagrafica ?

Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:

  • del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione;
  • del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea.

Le domande possono essere presentate in via telematica, agli sportelli dell’Anagrafe oppure presso l’ufficio protocollo.

Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:

Email: demografici@comunevicoequense.it

PEC: protocollo@pec.comunevicoequense.it (Riceve anche da posta elettronica ordinaria PEO)

Raccomandata: Ufficio Anagrafe Comune di Vico Equense – Piazzale Giancarlo Siani 1, 80069 Napoli

Canale telematico: Portale ANPR (Sezione Cambi di Residenza)

Modalità di avvio

A richiesta dei diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Soggetti esterni

Polizia Locale per gli accertamenti anagrafici 

Decorrenza termine

Dalla presentazione della domanda

Fine termine

Accoglimento dell’istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell’ufficio.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del provvedimento finale

Provvedimento finale

Provvedimento di accoglimento dell’istanza o, in mancanza dei requisiti: rigetto immediato per irricevibilità o, annullamento previo preavviso.

Strumenti di tutela

Consulta la pagina Strumenti di tutela per il cittadino

Riferimenti normativi

L. 24 dicembre 1954 n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Circolare Istat serie B n.29/1992

Ulteriori informazioni

TARI

Dal momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all’interno del Comune, se nell’abitazione di nuova residenza si costituisce una nuova famiglia, si hanno 90 giorni di tempo per presentare la dichiarazione relativa alla TARI. Si consiglia di rendere la dichiarazione TARI contestualmente alla richiesta di residenza/mutazione anagrafica.

Modulistica

Allegati (4)

Ultimo aggiornamento

19 Marzo 2023, 22:46