Strumenti di tutela per il cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione
Strumenti di tutela per il cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione
Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli, sono di seguito elencati.
1.Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
La disciplina del procedimento amministrativo prevede l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario responsabile, rafforzando le garanzie dei privati contro l’eventuale ritardo dell’Amministrazione .
Il potere sostitutivo può essere esercitato dal segretario generale giusto decreto n. 130/2019 nei confronti dei dirigenti.
La richiesta di intervento sostitutivo può essere inviata all’indirizzo di posta certificata (protocollo@pec.comunevicoequense.it), di posta ordinaria (Piazzale Siani, 1, C.A.P. 80069), o presentandola direttamente presso l’ufficio protocollo (Piazzale Siani 1 ).
2.Atto di diffida e messa in mora, con eventuale risarcimento del danno
Il cittadino può agire in giudizio contro l’amministrazione inadempiente e nei casi in cui si configura il cosiddetto silenzio inadempimento.
Dopo l’infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, il cittadino per la propria tutela in questa situazione, può notificare un apposito atto di diffida e messa in mora, concedendo all’amministrazione un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere, per poi impugnare il silenzio davanti al giudice amministrativo. In materia, però, il ricorso al T.A.R. può essere proposto anche senza necessità di una preventiva diffida all’amministrazione inadempiente, finché persiste l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento.
2.1.Il risarcimento del danno da ritardo
L’ordinamento italiano prevede la risarcibilità del danno da ritardo. La Legge n. 241/1990, infatti, dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
L’azione risarcitoria deve essere rivolta al giudice amministrativo.
2.2.Qual è il giudice competente in materia di risarcimento del danno
In generale è competente il giudice amministrativo sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria. I giudici hanno anche precisato che il giudice ordinario, investito di una domanda risarcitoria di danno prodotto da un provvedimento amministrativo che si assume illegittimo non deve subordinare la propria pronuncia all’avvenuto annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo, ma può conoscere dell’illegittimità dell’atto ai fini della valutazione dell’ingiustizia del danno.
3.Ricorsi in materia anagrafica
Contro i provvedimenti dell’Ufficiale d’Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto.
Nei confronti del provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale d’Anagrafe, per richieste di cambio di abitazione, rilascio di certificati, e più in generale per l’Anagrafe della Popolazione Residente, è possibile il ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli.
Spetterà al Prefetto, una volta compiuti i necessari accertamenti, decidere se respingere il ricorso o accoglierlo annullando o riformando l’atto impugnato. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario .
In alternativa al ricorso al Prefetto è ammesso ricorso al T.A.R. Campania nei termini e modi di cui al D.Lgs. 104/2010 e successive modifiche oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale di Torre Annunziata nei termini e modi di cui al codice di procedura civile.
4.Ricorsi in materia di stato civile
Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale di Torre Annunziata.
Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al capoverso precedente.
Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile.
Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’articolo 455 del codice civile.
L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.
Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.
5.Ricorsi in materia di aggiornamento dell’albo degli scrutatori
Le decisioni della Commissione Elettorale comunale in tema di iscrizione, cancellazione o diniego di iscrizione nell’Albo degli Scrutatori possono essere riesaminate dalla Commissione Elettorale Circondariale, alla quale deve essere presentato ricorso tramite pec (protocollo@pec.comunevicoequense.it), posta (Piazzale Siani,1, C.A.P. 80069 ), o presentazione direttamente presso l’ufficio protocollo (Piazzale Siani,1 ).
6.Ricorsi in materia di rapporto di lavoro pubblico
In materia di diritto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione è possibile proporre i ricorsi amministrativi indicati al punto 8.
In sede giurisdizionale si può proporre:
- ricorso al giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) in ordine agli atti delle procedure selettive che precedono la costituzione del rapporto di pubblico impiego ;
- ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Tribunale Ordinario, Corte di Appello e Corte di Cassazione, sempre, Sezione Lavoro) nei confronti degli atti che attengono alla gestione del rapporto di pubblico impiego c.d.
Chi intende agire in giudizio ha facoltà di promuovere, prima dell’azione giudiziaria, un tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.).
7.Il ricorso in ambito amministrativo
In tutti i casi per i quali non è contemplata una particolare forma di tutela, è possibile il ricorso amministrativo o il ricorso amministrativo giurisdizionale
I ricorsi amministrativi possono essere rivolti allo stesso organo che ha emanato l’atto con il quale è stata lesa la situazione giuridica, al suo superiore gerarchico o ad altro organo.
8.Il ricorso amministrativo
Possono presentare ricorso tutti i soggetti che abbiano interesse e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da un provvedimento della Pubblica Amministrazione abbiano interesse all’annullamento di esso, a norma degli artt. 1 e 8 del D.P.R. 1199/1971.
Il termine per proporre ricorso è perentorio e comincia a decorrere dalla notifica dell’atto, o in mancanza, dalla data della sua pubblicazione. In tutti gli altri casi dal momento della piena conoscenza dell’atto. Per il ricorso gerarchico e in opposizione, il termine è di 30 giorni; è pari a 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il diritto a proporre ricorso si estingue per rinuncia dell’interessato, per decadenza o acquiescenza.
9.Tutela del cittadino in materia di Privacy
L’organo preposto al controllo relativo alla corretta applicazione della normativa in materia di privacy, è il Garante per la protezione dei dati personali.
10.Tutela del cittadino in materia di accesso
La tutela del cittadino in materia di accesso è già stata trattata nella sezione apposita del sito istituzionale, alla quale si rinvia per evitare ripetizioni.
In particolare per:
- l’accesso civico “semplice” si rinvia alla sezione apposita Accesso civico semplice;
- l’accesso civico generalizzato al link Accesso civico generalizzato;
- l’accesso documentale ai sensi della legge n.241/1990 è disponibile al link Accesso ai documenti amministrativi legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Ultimo aggiornamento
28 Dicembre 2020, 16:20